(Adnkronos) –
Il diritto alle ferie? E' un principio di rilievo costituzionale del nostro ordinamento che ne stabilisce all’art. 36, comma 3, il diritto e l’irrinunciabilità. La finalità delle ferie rappresenta il concretizzarsi del diritto dei lavoratori al ristoro delle energie psico–fisiche, per tale motivo il relativo godimento costituisce la declinazione di un’efficace tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. E' quanto ricorda l'approfondimento della Fondazione studi dei consulenti del lavoro dal titolo: 'Il diritto alle ferie tra finalità, dissuasione dal godimento e retribuzione dovuta'. L'approfondimento punta ad analizzare le fonti che regolano il diritto alle ferie e mettere a fuoco gli effetti sul trattamento retributivo durante i periodi di riposo: è questo il focus dell'approfondimento. Nel documento si ripercorre il quadro normativo, dal dettato costituzionale al codice civile fino al D.Lgs. n. 66/2003, evidenziando come le ferie rappresentino un diritto irrinunciabile finalizzato al recupero psico-fisico del lavoratore e non comprimibile neppure con il consenso del dipendente. Ampio spazio è dedicato al trattamento economico spettante durante le ferie: una questione che negli ultimi anni ha generato numerosi contenziosi e copiosa giurisprudenza. La Corte di Giustizia Ue e la Cassazione hanno, infatti, osservato che un trattamento ridotto della retribuzione potrebbe disincentivare la fruizione delle ferie, tradendo la loro funzione costituzionale. Tornando all'art. 36 Cost., prevede che il lavoratore abbia diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, specificando la loro irrinunciabilità e quindi l’indisponibilità. È importante evidenziare – alla luce della complessiva trattazione del presente approfondimento – come l’incipit dello stesso art. 36 della Costituzione sancisca il diritto del lavoratore a una retribuzione proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro, e che risulti essere in ogni caso sufficiente ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa. Per quanto concerne la declinazione della disciplina delle ferie operata dal Codice civile, l’art. 2109 prevede che il lavoratore abbia diritto a un periodo annuale di ferie retribuito possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto tanto delle esigenze dell’impresa quanto di quelle del lavoratore medesimo. Viene poi demandata alla legge e alla contrattazione collettiva la concreta quantificazione della durata dei periodi riconosciuti. La norma civilistica chiarisce come la definizione del periodo feriale debba rappresentare una sintesi tra le diverse esigenze del datore di lavoro e del lavoratore. La fonte normativa che disciplina la materia delle ferie è oggi da rintracciarsi in particolare nel D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 con cui il legislatore ha recepito la direttiva comunitaria 88/2003/ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. L’art. 10 del decreto, nel rispetto dei dettami di rango costituzionale e civilistici già in precedenza richiamati, sancisce il diritto in capo al lavoratore di fruire di un periodo di ferie retribuite pari a quattro settimane su base annua. Sempre l’art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003 stabilisce il godimento di almeno due settimane continuative nell’anno di maturazione in ipotesi di richiesta avanzata dal lavoratore; le restanti due settimane obbligatorie possono poi essere fruite entro l’arco temporale dei diciotto mesi successivi a quello di maturazione. Decisamente incisivo il dettato del comma 2 del medesimo art. 10, che si pone esattamente in linea con il dettato di rango costituzionale e civilistico nel prevedere l’indisponibilità delle quattro settimane obbligatorie con conseguente impossibilità di monetizzazione delle ferie in sostituzione della fruizione, se non in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Nel documento redatto dagli esperti dei consulenti del lavoro trovano spazio anche il caso degli autoferrotranvieri, settore caratterizzato da molteplici indennità che hanno portato i giudici a definire criteri puntuali per individuare le voci da riconoscere durante il periodo di ferie, e dei buoni pasto: erogazioni di natura assistenziale e non retributiva che non rientrano tra le voci da corrispondere durante le ferie.
—lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)
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