Incidenti sul lavoro, in Cdm il decreto sicurezza: arriva badge digitale nei cantieri

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(Adnkronos) – Il badge digitale nei cantieri, multe raddoppiate per chi non ha la patente a crediti, prevenzione delle molestie sul lavoro. Queste alcune delle novità previste nella bozza del decreto sulla sicurezza sul lavoro, che approda oggi, martedì 28 ottobre, in Consiglio dei ministri. Il provvedimento introduce misure urgenti per la tutela della salute, la sicurezza e le politiche sociali e punta a porre un argine alle continue morti sul lavoro di cui la cronaca riporta notizia quotidianamente.  Nei cantieri arriva la tessera di riconoscimento digitale per i dipendenti, che avrà un codice univoco anticontraffazione. “Al fine di garantire la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori”, tutte le imprese edili in regime di appalto e subappalto pubblico o privato, “sono tenute a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento – corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro che deve contenere anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione – dotata di un codice univoco anticontraffazione”, si legge nel testo. La tessera, “utilizzata come badge recante gli elementi identificativi del dipendente, è resa disponibile al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma Siisl (Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa).  
Raddoppiate le multe per chi non ha la patente a crediti per i cantieri. Lo prevede la bozza del decreto sulla sicurezza sul lavoro, che approderà domani in Consiglio dei ministri, che modifica la misura introdotta nel 2024 aumentando la sanzione da un massimo di 6mila euro ad un massimo di 12mila euro per “imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili".  Tra le misure di tutela di salute e sicurezza, anche la prevenzione delle molestie sul lavoro. La bozza modifica il decreto del 2008 aggiungendo, tra le misure generali, anche “la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a), nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 62”. 
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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