(Adnkronos) – Le principali novità della cosiddetta Rottamazione quinquies, prevista dalla Legge di Bilancio 2026, con gli effetti dell’adesione e le cause di decadenza. Questo il tema al centro del nuovo approfondimento della Fondazione studi consulenti del lavoro, che mette in evidenza i punti di forza e gli elementi da attenzionare, soffermandosi poi su alcune considerazioni pratiche. In particolare, gli esperti della Fondazione Studi sottolineano l’impossibilità di ottenere nuove dilazioni in caso di decadenza, evidenziando l’opportunità di presentare più istanze per poter proseguire almeno con alcune delle domande di definizione agevolata presentate, nel caso si dovessero riscontrare difficoltà con il piano dei pagamenti. Un altro elemento riguarda la necessità di rispettare le date di scadenza indicate per l’unica o le singole rate previste, perché non viene contemplata – diversamente che per le precedenti rottamazioni – la tolleranza di cinque giorni dalla data di scadenza. Un fattore di particolare rilevanza per i soggetti che si trovino ad affrontare le residue rate della rottamazione quater e quelle della nuova definizione agevolata. Infine, particolare attenzione ai casi in cui si abbiano in corso dilazioni di pagamento, che potrebbero prevedere sia carichi definibili con la rottamazione quinquies che carichi non definibili. Per questo specifico caso gli esperti riportano anche la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate al quesito posto dal Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro. Come si sottolinea nell'approfondimento, la rottamazione quinquies, seppure prosegua nel solco già consolidato, si differenzia in maniera sostanziale dalle precedenti edizioni, in particolare per quanto attiene all’ambito oggettivo della definizione agevolata. La principale novità riguarda, infatti, la puntuale individuazione delle tipologie di debiti ammessi alla definizione agevolata, contrariamente a quanto avvenuto nelle precedenti versioni, nelle quali le norme elencavano i limitati casi di esclusione dall’ammissione alla rottamazione. L’art. 1, comma 82, della Legge n. 199/2025 individua, quali debiti estinguibili nell’ambito applicativo della misura, quelli derivanti da: attività di controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni, ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 54-bis e 54-ter del D.P.R. n. 633/1972 1 ; contributi Inps non versati, con espressa esclusione di quelli iscritti a ruolo a seguito di attività di accertamento. Inclusi tra i debiti estinguibili anche le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada irrogate da amministrazioni statali, limitatamente allo stralcio degli interessi e delle maggiorazioni previste dalla legge. Oggetto di definizione sono i carichi, come sopra definiti, affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Per verificare l’ammissibilità si deve fare riferimento esclusivamente alla data di consegna del ruolo, come indicata sulla cartella di pagamento, a nulla influendo la data in cui il ruolo sia stato reso esecutivo né, tantomeno, la data di notifica della cartella. Rimangono pertanto escluse dalla definizione agevolata tutte le partite debitorie diverse dalle fattispecie sopraelencate. A titolo esemplificativo quelle derivanti da: avvisi di accertamento e di rettifica, atti di recupero, avvisi di irrogazione sanzioni, avvisi di liquidazione in genere, contributi e premi gestiti da enti diversi dall’INPS, bolli auto. Discorso a parte meritano
le partite debitorie derivanti da tributi locali per i quali, nei commi da 102 a 110 dell’art. 1, vengono introdotte una serie di norme volte ad attribuire alle Regioni e agli Enti locali la facoltà di prevedere, direttamente e in autonomia, tipologie di definizione agevolata per i tributi, da essi disciplinate e gestite. Ma quale è il beneficio economico per i debitori e le modalità di pagamento previste? L’estinzione dei debiti rientranti nella definizione agevolata può essere perfezionata, previa domanda, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Il beneficio per i contribuenti consiste nell’azzeramento integrale delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, degli interessi di mora, ovvero delle sanzioni e delle somme aggiuntive sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali e delle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999. Per le sanzioni amministrative riguardanti le violazioni del codice della strada, irrogate da amministrazioni statali, il beneficio consiste nell’azzeramento degli importi aggiuntivi dovuti a titolo di interessi e aggi e non dell’importo della sanzione stessa, che rimane interamente dovuto. Il contribuente può scegliere tra il pagamento in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, ovvero nel numero massimo di 54 rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza: la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2026; dalla quarta alla cinquantunesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo e il 31 maggio 2035. Nel caso di scelta del pagamento rateale sono dovuti, ai sensi del comma 84 dell’art. 1, gli interessi al tasso del 3% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2026. Rispetto alle edizioni passate, il pagamento rateale presenta due elementi di novità, volti a favorire il più possibile le adesioni da parte dei contribuenti: possibilità di dilazione più lunga, fino a 9 anni (54 rate bimestrali), con la nota che per utilizzare la durata massima deve essere rispettato l’importo minimo per ciascuna rata bimestrale, fissato a 100 euro dal comma 92 dell’art. 1; piano di ammortamento delle rate costante per tutta la durata della dilazione. Le rate sono tutte di pari importo, a differenza di quanto avvenuto con la precedente rottamazione quater, nella quale erano previste due maxi-rate iniziali del 10% ciascuna. La procedura per l’adesione alla definizione agevolata ricalca quelle delle versioni precedenti. L’agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili attraverso il c.d. prospetto informativo, che può essere richiesto dal contribuente interessato. Tale documento, comunicato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione all’indirizzo e-mail indicato dal debitore in fase di richiesta, contiene l’elenco delle cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito dell'INPS che possono essere “definiti”, l’importo originario del carico, l’importo dovuto alla data di rilascio dello stesso prospetto e l’importo delle somme dovute in caso di adesione alla misura agevolativa (al netto di eventuali diritti di notifica, spese per procedure esecutive e degli interessi di dilazione previsti in caso di pagamento rateale). Il confronto tra importo residuo dovuto e importo da pagare in definizione agevolata consente di valutare fin da subito l’eventuale convenienza per il contribuente in caso di adesione. Nel prospetto sono riportate ulteriori informazioni riferite alle singole cartelle in merito alla presenza di rateizzazioni, ovvero al fatto che i carichi siano parzialmente definibili, in quanto la cartella può ricomprendere sia importi ammissibili alla definizione agevolata sia importi non definibili, quest’ultimi non riportati nell’elenco. Entro il 30 aprile 2026 il debitore che intende aderire deve trasmettere, a pena di decadenza, la dichiarazione di adesione esclusivamente in modalità telematica, avvalendosi delle procedure rese disponibili sul sito dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. In tale sede deve essere indicata la scelta del numero di rate con le quali si intende effettuare il pagamento.
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
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