Energia, il fornitore fallisce? Da Arera le soluzioni per non restare al buio o al freddo

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(Adnkronos) – Le offerte per i contratti di luce e gas si moltiplicano, non passa giorno che non se ne riceva una per telefono, via web o negli spot pubblicitari della tv. Spesso si sceglie un fornitore per le tariffe più convenienti o perché i pacchetti incontrano le nostre esigenze. Così si firma il contratto e non ci si pensa più. Almeno fino a quando il suddetto fornitore sparisce perché la società è fallita e ci siamo ritrovati improvvisamente al buio o al freddo. In questi casi che cosa bisogna fare? Intanto è bene sapere che non è mai possibile rimanere al buio o senza riscaldamento perché esistono meccanismi di protezione che garantiscono la continuità della fornitura anche in casi di emergenza. E questi sono regolati da Arera, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, che svolge attività di regolazione e controllo nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del telecalore. Istituita con la legge n. 481 del 1995, la sua 'mission' è quella di garantire l'efficienza nei servizi di pubblica utilità e di tutelare gli interessi di utenti e consumatori. Dunque, se un cliente domestico resta senza fornitore per cause non imputabili a lui, ad esempio per il fallimento dell’azienda o per cessazione dell’attività, non c'è alcun rischio di interruzione della fornitura perché automaticamente scattano i servizi di emergenza previsti dalla normativa e regolati da Arera: per il gas si tratta della 'Fornitura di ultima istanza', per la luce 'Servizio di salvaguardia: maggior tutela o tutele graduali'. Il primo è un servizio d’emergenza per i clienti domestici che restano senza fornitore di gas per motivi indipendenti dalla propria volontà, come fallimento, revoca dell’autorizzazione, risoluzione contrattuale, ed è gestito da fornitori designati attraverso un’asta organizzata dall'Acquirente Unico. Il 'Fui-Fornitore di ultima istanza' opera secondo le condizioni stabilite da Arera, che definisce anche le tariffe applicabili al servizio. Nel caso si verifichi una condizione per cui il cliente si trova senza fornitore gas, il 'Sii-Servizio informativo integrato', il “cervellone” che contiene i dati delle utenze, trasferisce automaticamente il cliente al fornitore di ultima istanza. L’erogazione del gas non viene interrotta e il cliente intanto ha la possibilità di cercare un nuovo contratto nel mercato libero o, se ne ha diritto, di richiedere l’attivazione del servizio di tutela della vulnerabilità gas. Il costo del servizio, per i clienti domestici non vulnerabili, si calcola applicando, nei primi 3 mesi, condizioni simili a quelle della tutela della vulnerabilità, aggiornate mensilmente da Arera; successivamente il prezzo pagato dal cliente finale include un parametro aggiuntivo definito con l’asta e che varia in base all’area geografica, un costo in più anche per indurlo a trovare il prima possibile un’alternativa e “uscire” dall’emergenza. Il fornitore di ultima istanza non può essere scelto dal cliente, l’unica eccezione è per i clienti vulnerabili che possono rivolgersi al Fui qualora non riescano ad attivare il servizio di tutela della vulnerabilità con nessun fornitore. Per i clienti vulnerabili le condizioni economiche non cambiano al quarto mese, ma restano quelle della tutela della vulnerabilità a cui hanno diritto. Anche nel caso dell’elettricità esiste una 'rete di protezione', definita come 'servizio di salvaguardia', per chi rimane senza venditore. L'offerta è differenziata per tipologia di cliente: anche in questo caso l’attivazione arriva automaticamente su segnalazione del Servizio informativo integrato (Sii). I clienti vulnerabili, ad esempio gli over 75 in condizioni economiche svantaggiate o con disabilità che restano senza fornitore, accedono al servizio di maggior tutela, senza dover fare nulla. I clienti non vulnerabili, invece, vengono inseriti nel servizio a tutele graduali, attivo dal primo luglio 2024 al 31 marzo 2027. 
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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